{"id":613,"date":"2014-01-15T14:01:27","date_gmt":"2014-01-15T13:01:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mutuoinpdap.org\/?p=613"},"modified":"2014-01-15T14:01:27","modified_gmt":"2014-01-15T13:01:27","slug":"inps-prestazione-occasionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mutuoinpdap.org\/inps-prestazione-occasionale\/","title":{"rendered":"Inps prestazione occasionale"},"content":{"rendered":"
Inps prestazione occasionale<\/b>. L\u2019art. 44, c. 2 del D.Lgs. 269\/03, ha disposto l\u2019iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali alla Gestione Separata a partire dal 1\u00b0 gennaio 2004. Tale iscrizione \u00e8 rivolta per\u00f2 soltanto a coloro hanno un reddito fiscalmente imponibile superiore a 5.000 \u20ac nel corso dell\u2019 anno solare, considerando tutti i compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.<\/p>\n
Inps prestazione occasionale: come riconoscerla?<\/b> Considerando le disposizioni contenute nell\u2019art. 2222 del Codice Civile sul contratto d\u2019opera, \u00e8 definito lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, in via del tutto occasionale, dietro ovvio compenso, un\u2019opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza cio\u00e8 il cos\u00ec detto \u201cvincolo di subordinazione\u201d.<\/p>\n
Il lavoro autonomo occasionale si distingue dal contratto co-co-co<\/b> per: la completa autonomia del lavoratore relativa ai tempi e alle modalit\u00e0 di esecuzione del lavoro, il mancato potere di coordinamento da parte del committente; la mancanza di continuit\u00e0, il carattere episodico dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, ma soprattutto per il mancato inserimento del lavoratore nell\u2019organizzazione aziendale.<\/p>\n
Il\u00a0 D.Lgs 276\/03 ha istituito la disciplina del progetto per i rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e\/o i 5000 \u20ac nel corso di un anno con lo stesso committente. Il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina soprindicata non intende abrogare le disposizioni di cui all\u2019art. 2222 e seg. del C. C.; per cui qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, questo non andrebbe necessariamente a configurare una collaborazione coordinata e continuativa<\/b>, poich\u00e9 si potrebbe essere in presenza di uno o pi\u00f9 contratti d\u2019opera resi al committente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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