Inps prestazione occasionale

Inps prestazione occasionale. L’art. 44, c. 2 del D.Lgs. 269/03, ha disposto l’iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali alla Gestione Separata a partire dal 1° gennaio 2004. Tale iscrizione è rivolta però soltanto a coloro hanno un reddito fiscalmente imponibile superiore a 5.000 € nel corso dell’ anno solare, considerando tutti i compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Inps prestazione occasionale: come riconoscerla? Considerando le disposizioni contenute nell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, è definito lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, in via del tutto occasionale, dietro ovvio compenso, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza cioè il così detto “vincolo di subordinazione”.

 

Il lavoro autonomo occasionale si distingue dal contratto co-co-co per: la completa autonomia del lavoratore relativa ai tempi e alle modalità di esecuzione del lavoro, il mancato potere di coordinamento da parte del committente; la mancanza di continuità, il carattere episodico dell’attività lavorativa, ma soprattutto per il mancato inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Il  D.Lgs 276/03 ha istituito la disciplina del progetto per i rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 € nel corso di un anno con lo stesso committente. Il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina soprindicata non intende abrogare le disposizioni di cui all’art. 2222 e seg. del C. C.; per cui qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, questo non andrebbe necessariamente a configurare una collaborazione coordinata e continuativa, poiché si potrebbe essere in presenza di uno o più contratti d’opera resi al committente.

 

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