Estinzione anticipata mutuo ipotecario penale 2016

La scelta di accendere un mutuo implica un investimento di grande importanza. A tal proposito, oltre a scegliere con cura l’istituto di credito di riferimento, è fondamentale chiarire le idee su estinzione anticipata mutuo ipotecario penale.

Estinzione anticipata mutuo: ecco cosa sapere

Quando ci si informa su estinzione anticipata mutuo ipotecario penale è necessario considerare prima di tutto la possibilità di risparmiare gli interessi non ancora maturati.

Dal punto di vista prettamente normativo la questione delle penali in caso di estinzione anticipata è regolata dal Decreto Bersani del 2007, che ha dato ai beneficiari del contratto di mutuo la possibilità di optare per la surroga del piano di ammortamento.

Quando non sono previste penali

L’estinzione anticipata mutuo ipotecario penale è prevista per tutti i piani di ammortamento? Secondo quanto previsto dal Decreto Bersani del 2007 questa domanda ha una risposta negativa, in quanto esistono specifiche eventualità che non prevedono l’applicazione di penali in caso di estinzione del debito residuo.

 

Ecco le regole previste affinché in caso di estinzione del mutuo affinché non venga applicata la penale:

  • Contratto di mutuo sottoscritto dopo il 2 febbraio 2007.
  • Finanziamento richiesto da persone fisiche che agiscono per scopi diversi da quelli imprenditoriali e con l’obiettivo di acquistare e ristrutturare la prima casa d’abitazione.

Estinzione anticipata mutui a tasso variabile

Parlare di estinzione anticipata mutuo ipotecario penale significa considerare anche i casi dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007. Iniziamo ad analizzare il caso dei piani a tasso variabile.

Ecco le varie opzioni:

  • Estinzione anticipata del mutuo a tasso variabile prima del terz’ultimo anno di vita del finanziamento: versamento di una penale corrispondente allo 0,50% del debito residuo.
  • Estinzione anticipata del mutuo a tasso variabile entro il terz’ultimo anno di vita del finanziamento: versamento di una penale corrispondente allo 0,20% del debito residuo.
  • Estinzione anticipata negli ultimi due anni del ciclo di vita del finanziamento: nessun tipo di penale.

I mutui stipulati prima del Decreto Bersani

L’estinzione anticipata mutuo ipotecario penale come funziona in caso di mutui a tasso fisso stipulati prima del 2 febbraio 2007? Nel caso dei contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000 è necessario fare riferimento ai criteri sopra specificati in merito ai mutui a tasso variabile.

Per i mutui a tasso fisso con contratto stipulato dal 1° gennaio 2001 all’approvazione del Decreto Bersani le regole da seguire sono queste:

  • Estinzione effettuata durante la prima metà del ciclo di vita del finanziamento: versamento di una penale pari all’1,90% del debito residuo.
  • Estinzione effettuata a partire dalla metà del ciclo di vita del finanziamento fino al quart’ultimo anno: versamento di una penale pari all’1,50% del debito residuo.
  • Estinzione effettuata nel corso del terz’ultimo anno del ciclo di vita del finanziamento: versamento di una penale pari allo 0,20% del debito residuo.
  • Estinzione effettuata negli ultimi due anni del ciclo di vita del finanziamento: nessuna penale.

 

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