Assicurazioni vita detraibili 2015

Assicurazioni vita: le tipologie delle detrazioni

La questione assicurazioni vita detraibili ha raccolto un interesse crescente, a dimostrarlo è l’aumento delle polizze. La fortuna di questo trend non risiede esclusivamente nella volontà di tutelare un familiare dalle conseguenze economiche della propria dipartita, ma anche dall’obbligo che alcuni istituti di credito stabiliscono.

Per accedere a certi finanziamenti, infatti, la banca impone la sottoscrizione di una assicurazione sulla vita. Ciò si verifica soprattutto nel caso in cui il richiedente sia molto anziano o pratichi una professione che contempla dei rischi (es. i pompieri, le forze dell’ordine etc.).

In genere la detrazione consiste in uno sconto del 19% sull’imposta che viene calcolato sull’intero importo. Esiste comunque un tetto al totale delle detrazione delle quali si può usufruire. Questo limite corrisponde a 530 euro.

La detrazione può riguardare anche le polizze sottoscritte da persone diverse dal richiedente, a patto che queste siano inserite nello stato di famiglia o che siano legate da un rapporto di parentela di primo grado.

Non tutte le polizze sono assicurazioni vita detraibili. Sono tanti gli elementi dirimenti. Tra questi la data di sottoscrizione.

Assicurazioni vita detrazione: attenzione all’anno di sottoscrizione

 

I requisiti per usufruire cambiano in base all’anno di stipula. L’anno spartiacque è il 2001. Per le polizze sottoscritte prima di questa data, i requisiti sono i seguenti.

Innanzitutto, il contratto assicurativo deve durare per un periodo pari o superiore ai cinque anni. In secondo luogo, occorre aver rinunciato per i primi cinque anni a qualsiasi finanziamento. Vengono esclusi dunque coloro che, avendo sottoscritto una polizza prima del 2001, hanno usufruito di un prestito durante i cinque anni successivi alla stipula del contratto assicurativo.

Discorso diverso, invece, per le polizze sottoscritte dal 2001 in poi. In questo caso, è necessario che la polizza copra almeno uno dei seguenti rischi:

  • l’invalidità permanente, che non deve essere inferiore al 5%, a prescindere dalla causa, dal tipo di infortunio o dalla patologia;
  • la mancata autosufficienza, che interessa l’espletamento delle normali azioni quotidiane come l’andare in bagno, nutrirsi, lavarsi etc.;
  • la morte.

Oltre alle assicurazioni vita detraibili, la questione riguarda anche i contributi previdenziali, a patto che siano saldati con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, e a condizione che siano stati sottoscritti con organizzazioni che versano pensioni o rendite a un livello collettivo e non al singolo individuo.

In questa categoria rientra anche un altro tipo di contributi, quelli versati in modo facoltativo per la gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Un esempio è rappresentato dalla ricongiunzione di diverse tranche assicurative, dal riscatto degli anni di frequentazione dell’università e così via.

 

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